DM 1 agosto 2012 parametri compensi

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In vigore i nuovi parametri di liquidazione dei compensi

Informiamo Soci e Colleghi che il D.M. 1 agosto 2012 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, è stato pubblicato nella Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 2012 ed è entrato in vigore il giorno 23 agosto.

Dal 23 agosto è quindi necessario adottare, in tutti i casi in cui non si sia fatto ricorso al preventivo sottoscritto dal proprio cliente, le nuove modalità di calcolo del compenso basate sulle cosiddette “fasi” e sui parametri.

La determinazione del compenso previsto per la singola fase è distinto, come sempre, in base allo scaglione di valore ed è una sintesi dei precedenti diritti ed onorari, ottenuta sulla base di calcoli piuttosto articolati, che viene definita “parametro”.

Viene quindi fissato un parametro per ogni fase in ragione del valore e viene prevista una forbice che permette l’aumento e la riduzione del suddetto parametro in considerazione di diverse circostanze (natura e complessità della controversia, numero ed importanza delle questioni trattate, urgenza della prestazione, risultati del giudizio e vantaggi conseguiti dal cliente, plurailtà di parti, ecc.).

Ad una prima analisi la semplificazione sembra essere davvero notevole, poichè è ora possibile compilare una nota spese giudiziale per una causa di merito inserendo solo quattro voci di compenso: fase di studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria, oltre, chiaramente, alle singole voci relative alle spese sostenute ed agli aumenti del parametro, se applicabili.

Resta tuttavia una notevole incognita legata alla possibilità per l’organo giurisdizionale di liquidare il compenso in maniera sostanzialmente libera poichè i paramerti fissati dal DM non sono vincolanti ma rimessi alla prudente interpretazione/valutazione dell’avvocato, in sede di redazione della nota, e del giudice in sede di liquidazione della stessa.

E’ possibile scaricare il testo del decreto ministeriale, unitamente alla relazione illustrativa ed alle tabelle con i nuovi parametri, cliccando sul link sottostante.

DM 1 agosto 2012 pdf

Il Tesoriere

avv. Luigi Martin

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